Prestazioni di Lavoro Occasionale (Voucher): le novità del 2023

Homepage > News > Prestazioni di Lavoro Occasionale (Voucher): le novità del 2023

Aziende e professionisti: Voucher

Prestazioni di Lavoro Occasionale (Voucher): le novità del 2023

L’ultima Legge di Bilancio 2023 ha sancito, tra le altre cose, il ritorno dei Voucher Lavoro con l’intento di potenziare l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale.

Negli ultimi anni, dal 2017 in avanti, si è cercato di limitare i voucher rispetto all’utilizzo eccessivo degli anni precedenti; nel 2023 invece il Legislatore cerca di cambiare direzione di marcia: nell’ultima Legge di Bilancio, infatti, si punta ad ampliare il perimetro dei possibili utilizzatori da una parte, e dall’altra si prova a ridisegnare l’intera disciplina “sganciando”, ad esempio, il settore agricolo verso una nuova forma contrattuale sperimentale che approfondiremo nei prossimi articoli.

Prima di analizzare l’intera disciplina, anticipiamo le principali novità 2023 previste per le prestazioni occasionali:

  • incremento da 5.000 a 10.000 euro del limite massimo dei compensi complessivamente erogabili da ciascun utilizzatore (impresa o famiglia); 
  • estensione per le attività nell’ambito delle discoteche, sale da ballo, night-club etc;
  • aumento del requisito del numero lavoratori subordinati a tempo indeterminato in forza (fino a 10);
  • abrogazione dell’utilizzo dei voucher in agricoltura.

Entriamo nel dettaglio e partiamo dicendo intanto che i “Voucher” servono a retribuire regolarmente e con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionali, saltuarie e di ridotta entità; quindi, sono il mezzo ideale per retribuire i cosi detti “piccoli lavoretti” senza ricorrere a contratti di lavoro, buste paga etc. e senza incorrere nel lavoro irregolare.

Queste prestazioni possono essere retribuite e attivate attraverso due mezzi diversi a seconda dell’utilizzatore che le richiede:

  • Libretto Famiglia (LF), utilizzabile da privati e famiglie (persone fisiche) non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, e dalle società sportive. In questo caso vengono utilizzate per il pagamento di:
    • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione;
    • assistenza domiciliare a bambini e anziani;
    • insegnamento privato e servizio baby-sitting;
    • Servizio steward per le società sportive.
  • Contratto di prestazioni occasionali (PrestO) attivabile da imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, nonché (novità del 2023) nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Vista la particolarità di queste prestazioni e soprattutto la caratteristica della loro saltuarietà, non è possibile utilizzarle no limits.

In linea generale, possono essere svolte prestazioni di lavoro occasionali esclusivamente entro i seguenti limiti economici (riferiti all’anno civile):

  • Prestatore (Lavoratore) → 2.500€ netti con un singolo utilizzatore (famiglia o impresa) o comunque non oltre 280 ore annue
  • Prestatore (lavoratore)→ 5.000€  netti con tutti gli utilizzatori (famiglia o impresa)
  • Utilizzatore (famiglia o impresa) → 10.000€ netti con tutti i prestatori (lavoratori).

 

Se le prestazioni vengono rese da:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi
  • persone disoccupate
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di inclusione (Rei) ovvero di altre
  • prestazioni di sostegno del reddito (Reddito di Cittadinanza, NASpI, ecc.)

gli stessi compensi vengono computati solo per il 75% del loro ammontare per il raggiungimento del limite di 10.000€ (solo per questo limite, mentre per gli altri vengono considerati al 100%).

Facciamo un esempio:

L’azienda Rossi Srl attiva con il Sig.Verdi (titolare di pensione di vecchiaia) un contratto di prestazione occasionale per € 2.500 netti, quindi:

  • Il Sig. Verdi ha raggiunto il suo limite massimo con il singolo utilizzatore, mentre 
  • L’Azienda Rossi Srl, ai fini del raggiungimento del limite massimo di € 10.000, computerà l’importo di 1.875€ (ovvero il 75% dei 2.500€) e durante l’anno potrà ricorrere a prestazioni occasionali  ancora per un importo pari a 8.125€.

N.B.: Solo per gli steward l’importo massimo con il singolo utilizzatore (società sportiva) può raggiungere i 5.000€ netti (invece che 2.500€); resta comunque fermo il limite pari a 5.000€, relativo ai compensi percepibili da ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori.

Nulla varia circa le procedure di registrazione e attivazione telematiche INPS.

Nella fase iniziale il prestatore e l’utilizzatore dovranno registrarsi sulla piattaforma Inps, direttamente tramite Spid (o tramite un intermediario autorizzato come un Consulente del lavoro) fornendo tutte le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto.

Una volta registrati e prima di attivare le prestazioni occasionali, ciascun utilizzatore (Famiglia o Impresa) deve necessariamente effettuare il versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni di lavoro e ad assolvere al pagamento degli oneri contributivi e di sistema (creazione di un “portafoglio virtuale”). Il versamento può avvenire mediante Mod. F24, strumenti di pagamento elettronico con addebito in conto corrente ovvero su carta di credito/debito.

Successivamente, al fine di garantire la tracciabilità delle prestazioni occasionali ed arginare così possibili forme di elusione, l’utilizzatore – almeno sessanta minuti prima dell’inizio dell’attività – deve effettuare una comunicazione obbligatoria all’Inps tramite il contact center (al numero 800 164) ovvero sulla relativa piattaforma. La comunicazione deve contenere:

a) i dati anagrafici e identificativi del lavoratore;

b) il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;

c) l’oggetto della prestazione;

d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;

e) la misura del compenso pattuito per la prestazione.

N.B.: Per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive che operano nel settore del turismo resta la possibilità di indicare nella comunicazione  – in maniera più vantaggiosa e flessibile rispetto alla generalità degli utilizzatorisoltanto la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni (senza necessità di indicare a priori in quale delle giornate vadano a collocarsi le ore dichiarate come invece avviene per gli altri settori di attività);

Si ricorda che per le Famiglie invece l’obbligo comunicativo non è preventivo ma da effettuarsi al termine della prestazione lavorativa, entro il terzo giorno del mese successivo alla fruizione della prestazione.

Esclusioni e divieti

In linea di principio, possono svolgere prestazioni di lavoro occasionali tutti i lavoratori tuttavia, per evitare elusioni della norma, non possano essere impiegati i soggetti con i quali lo stesso utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

A seguito delle nuove previsioni della Legge di Bilancio non possono utilizzare i voucher le imprese:

  • del settore agricolo
  • edili e settori affini (escavazione, lapidei, cave e miniere etc.)
  • nell’ambito di appalti di opere e servizi
  • con alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato in forza.

Con riguardo a quest’ultimo requisito dimensionale, l’Inps ha precisato che il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.

Anche riguardo ai compensi al momento non vi è stato nessun intervento, quindi si ritengono confermati i valori orari per il pagamento delle prestazioni:

  • 10€ all’ora per le famiglie (di cui 8€ netti al lavoratore) – Libretto Famiglia;
  • 12,41€ all’ora (minimo 4 ore= 49,64€) per le imprese (di cui 9€ netti al lavoratore) – PrestO

Inoltre, è arrivata anche la conferma che i compensi percepiti sono:

  • esenti fiscalmente
  • cumulabili con i trattamenti pensionistici
  • non incidono sullo status di disoccupato
  • non si cumulano per il calcolo dell’ISEE e
  • servono a raggiungere i limiti di reddito necessari per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Ti interessa approfondire cosa è stato previsto per il settore agricolo? Vuoi rimanere aggiornato sui voucher lavoro? Continua a seguirci e richiedi maggiori informazioni qui.

PAGHESOLUTION Richiesta di contatto

Hai una domanda? Non esitare a contattarci, ti risponderemo quanto prima

Richiedi una consulenza Chiama e chiedi informazioni

Iscriviti alla newsletter di PagheSolution. Rimani aggiornato su tutte le novità inerenti al mondo del lavoro grazie alla newsletter realizzata dai professionisti del nostro studio.