SICUREZZA SUL LAVORO: cosa fare per essere in regola!

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SICUREZZA SUL LAVORO: cosa fare per essere in regola!

La sicurezza sul lavoro è una delle questioni più importanti delle aziende italiane

Nelle ultime settimane abbiamo sentito sempre più spesso parlare di “sicurezza sul lavoro”.

La normativa che regola la materia della sicurezza sul lavoro è molto vasta e complessa e, spesso, la sua comprensione risulta ostica per tutti coloro sui quali ricadono gli obblighi relativi.

Ci riferiamo ai Datori di Lavoro, in particolar modo a quelli di loro con minore esperienza e che hanno numerosi dubbi e domande in materia.

Con questo articolo proviamo a fornire una “piccola guida” per rispondere proprio a questa esigenza in modo rapido ed efficace, sintetizzando i principali obblighi che un’azienda deve rispettare per essere in regola con quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

Televisioni, giornali, internet, social, hanno commentato ripetutamente gli infortuni, a volte anche mortali, accaduti sul posto di lavoro.

Questo, e non solo, ha portato il Governo ad emanare una serie di provvedimenti nell’ultimo periodo proprio per cercare di “responsabilizzare” ancor di più le aziende sul tema sicurezza.

Che tu sia un’azienda di nuova costituzione, o un’azienda già esistente, che tu abbia già lavoratori dipendenti in forza o meno, o che tu stia pensando di effettuare la prima assunzione di un dipendente, tirocinante, collaboratore etc., ricordati che hai sicuramente l’obbligo immediato di provvedere alla valutazione dei rischi della tua attività e alla redazione del relativo documento oltre ad altri obblighi.

 

Check-list:

analizziamo quali sono i principali adempimenti da fare e i documenti necessari da predisporre e conservare nella sede operativa aziendale:

 

  1. Redazione (e aggiornamento) del documento di valutazione dei rischi (DVR); la “fotografia” della tua realtà aziendale con focus su tutti i possibili rischi per la sicurezza. È un adempimento obbligatorio per ogni datore di lavoro che occupa almeno un lavoratore (con qualsiasi tipologia contrattuale), deve essere munito di data certa.

 

  1. Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); la figura che coordina tutte le attività riguardanti la tutela della sicurezza in azienda e che può essere individuato in un collaboratore interno all’azienda, un professionista esterno o, in alcuni casi, può coincidere con il datore di lavoro.

 

  1. Nomina del Medico Competente (MC); Il medico competente si occupa del piano di sorveglianza sanitaria, definendone prassi, scadenze, periodicità dei sopralluoghi e tipologia di visite mediche a cui adibire i lavoratori.

 

  1. Nomina degli addetti alle emergenze; addetto/i antincendio, primo soccorso (che possono essere dipendenti o soci); la nomina diventa effettiva dopo la compiuta formazione. Risulta obbligatorio un piano di emergenza ed evacuazione (PEE), per le aziende con dieci o più dipendenti e per quelle che svolgono attività soggette al controllo dei vigili del fuoco.

 

  1. Individuazione e nomina del preposto alla sicurezza; la persona che ha il compito di coadiuvare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

 

  1. Definizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); l’incarico è assunto da un lavoratore dipendente, che viene votato dai colleghi di lavoro (possibilità di rivolgersi ad un RLS territoriale che svolga questa funzione).

 

  1. Definizione dei piani di informazione e formazione e ove previsto addestramento. Ogni lavoratore è tenuto a frequentare i corsi di formazione che si differenziano in base al rischio dell’attività. La formazione sulla sicurezza sul lavoro, i relativi aggiornamenti e, in alcuni casi, le sessioni di addestramento, sono obbligatori per tutti i lavoratori dell’azienda. Il contenuto, la durata e gli argomenti trattati variano in funzione del grado di responsabilità, dei compiti che quella figura deve svolgere e, soprattutto, variano in base al livello di rischio presente in azienda. I corsi devono tenersi in orario di lavoro e il loro costo non deve gravare sul lavoratore.

 

  1. Fornitura, se previsto dal DVR, ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale, strumenti di lavoro obbligatori che hanno una funzione protettiva contro l’infortunio.

 

Ricordati che la maggior parte di questi obblighi sono previsti per tutte le categorie di lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale: tempo indeterminato, determinato, part time, full time, tirocinanti, intermittenti, co.co.co. etc.

 

Alcuni esempi di adempimenti e relative tempistiche:

TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO QUANDO FREQUENZA
Documento di Valutazione del Rischio (DVR) Entro 90 giorni dalla data di inizio attività o occupazione del primo lavoratore.      Unica salvo variazioni (aggiornamento documento)
Eventuali valutazioni di rischio specifico (quale utilizzo del videoterminale,
movimentazione dei carichi, rischio chimico per pulizia dei locali ecc)
Entro 90 giorni dalla data di inizio attività o occupazione del primo lavoratore. Triennale
Corso Datori di Lavoro RSPP Alla data di occupazione del primo lavoratore Quinquennale
Corso di formazione lavoratori Entro 60 giorni dalla data d’assunzione. Quinquennale
Corso Addetto Primo Soccorso Alla data di nomina Triennale
Corso Addetto Antincendio Alla data di nomina Quinquennale
Visita medica lavoratori Valutazione medico La periodicità cambia in base alla previsione del medico

 

Quali sono le sanzioni in caso di ispezione?

Con gli ultimi provvedimenti normativi sono state previste anche nuove misure per il personale ispettivo che consentono di intervenire in maniera più efficace sulle imprese che non rispetteranno le norme di prevenzione o che impiegano lavoratori in nero.

Gli ispettori potranno sospendere l’attività dell’impresa qualora almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato in nero cioè senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, la sospensione dell’attività potrà scattare anche in caso di gravi violazioni in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tra cui ad esempio:

  • mancata elaborazione del DVR
  • mancata formazione ed addestramento
  • etc.

 

N.B.: La sospensione dell’attività può essere prevista anche per la microimpresa, cioè per le attività che hanno un solo lavoratore occupato in nero e non sono in regola con la sicurezza sul lavoro.

 

Alcuni esempi di sanzioni previste:

  • datore di lavoro che non provvede alla nomina e alla conseguente formazione dell’R.S.P.P.:
    • arresto da tre a sei mesi o ammenda da 740€ a 7.014€;
  • datore di lavoro che non provvede alla formazione dei propri lavoratori e degli addetti alle gestioni delle emergenze di antincendio e primo soccorso:
    • arresto da due a quattro mesi o ammenda da 315€ a 5.699€;
  • mancata effettuazione della valutazione del rischio (DVR):
    • arresto da tre a sei mesi o ammenda da 740€ a 7.014€;
  • mancato aggiornamento della valutazione del rischio:
    • ammenda da 2.192€ a 4.384

 

Oltre a quanto sopra, le ultime novità normative hanno confermato che per l’azienda non in regola con gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro NON sarà possibile fruire di incentivi all’assunzione e/o attivare alcune tipologie di contratti di lavoro come ad esempio: lavoratori a chiamata, contratti a tempo determinato, tirocini etc.

Il consiglio è quello di affidarsi a consulenti esperti in materia per poter analizzare al meglio i fabbisogni delle vostre aziende ed eventualmente regolarizzare tutte le posizioni ad oggi non in linea.

 

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