Erogazione “in automatico” dell’Assegno Unico e Universale dal 1° Marzo 2023

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Assegno Unico

Erogazione "automatica" dell'Assegno Unico e Universale

Verso la metà dicembre 2022, l’INPS ha chiarito quali sono le modalità di riconoscimento dell’Assegno Unico e aUniversale (AUU) per il 2023.

Nell’ottica di semplificazione e di informazione trasparente all’utenza, l’Istituto previdenziale ha comunicato di voler utilizzare al meglio le banche dati presenti nei suoi archivi al fine di riuscire ad attivare, a partire dal 1° Marzo 2023, una modalità di riconoscimento di “ufficio” dell’AUU senza necessità di presentare una nuova domanda.

La misura dell’Assegno unico e universale (AUU) costituisce un beneficio economico attribuito ai nuclei familiari, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo (Marzo 2023 – Febbraio 2024)  sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

In quanto misura “universalistica”, l’AUU spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati dichiarati dal richiedente nel modello di domanda.

Tutti coloro che durante il periodo precedente, dal 1° Marzo 2022 al 28 febbraio 2023, avessero già presentato una richiesta valida e accolta di AUU, non avranno bisogno di presentarne una nuova; infatti l’Inps ha comunicato che dal 1° marzo 2023, verrà erogata la prestazione d’ufficio ai soggetti richiedenti per i quali, nell’archivio dell’Istituto alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di assegno unico e universale in corso. L’erogazione prosegue in continuità con quella precedente.

I dati della domanda verranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto e utilizzati per il pagamento della prestazione.

Al fine del riconoscimento d’ufficio della prestazione, l’Istituto farà riferimento ai dati presenti nelle domande di Assegno unico e universale già acquisite e agli altri dati rilevati dall’ISEE o da altri archivi a disposizione dell’INPS.

Nelle ipotesi in cui si dovessero essere verificate delle variazioni rispetto alle condizioni che erano state dichiarate nella domanda, è onere dei richiedenti intervenire sull’istanza già presente negli archivi dell’Istituto e adeguarne i contenuti alla luce delle rilevanti circostanze sopravvenute (es. nascita di figli, eventuale separazione dei genitori etc.).

In pratica, il beneficiario dovrà intervenire sulla domanda precompilata dall’Inps solo ed esclusivamente per segnalare eventuali variazioni avvenute.

Per tutti coloro invece che non hanno mai presentato una domanda di AUU entro il 28 febbraio 2023 le regole di presentazione sono rimaste invariate; pertanto, dovranno presentare la domanda all’Inps attraverso gli oramai consueti canali: 

  • portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In caso di presentazione ex novo della domanda, la decorrenza della prestazione sarà:

  • per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno verrà riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno;
  • per le domande presentate dal 1° Luglio in avanti, la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello della domanda stessa.

Le due situazioni sopra esposte hanno un fattore comune: infatti, sia nel caso di domanda di assegno unico e universale già presentata all’INPS che nel caso di presentazione di nuova domanda, bisognerà sempre procedere alla presentazione della nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023.

In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’assegno unico e universale verrà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 verranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.

Novità della legge di Bilancio 2023 

A partire dal 1° gennaio 2023 la nuova legge di Bilancio, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, incrementerà del 50% la maggiorazione forfettaria, già riconosciuta per il 2022, per i nuclei familiari con 4 o più figli pari a 100 euro mensili per nucleo. Inoltre, verranno resi strutturali gli incrementi dell’assegno unico universale per i disabili.

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