Aspettando il rinnovo contrattuale definitivo: un “accordo ponte” per il settore del Commercio

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Rinnovi Contrattuali

Aspettando il rinnovo contrattuale definitivo: un “accordo ponte” per il settore del Commercio

La stagione dei rinnovi contrattuali, come ci si aspettava, è cominciata poco più di un anno e mezzo fa con il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali del settore metalmeccanico e poi a seguire sono arrivati tutti gli altri.

Fermo oramai dal 31 dicembre 2019, ci si aspettava il rinnovo anche di uno dei contratti maggiormente diffusi sul territorio nazionale, quello del settore Commercio, ma invece le trattative di rinnovo non si sono concluse neanche in questo 2022.

Ma qualcosa tuttavia si è mosso: cosa?

Con il Protocollo 12 dicembre 2022 Confcommercio Imprese per l’Italia con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil (ma non solo, in realtà anche Confesercenti, Confcooperative e Federdistribuzione), nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto, hanno convenuto sulla necessità di definire una risposta economica alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori del settore per contribuire alla tenuta del loro potere d’acquisto.

Per tale motivo, hanno siglato un “accordo ponte” concordando l’erogazione di un importo una tantum e di un’ulteriore somma a titolo di anticipazione su futuri aumenti contrattuali.

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo (12 dicembre 2022), e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 2020-2022, verrà corrisposto un importo una tantum suddivisa in due tranches: la prima a gennaio 2023 e la seconda a marzo 2023.

Di seguito gli importi per i vari livelli contrattuali:

Livello

Importi una tantum

gen-23

mar-23

Quadro

 347,22

260,42

I

 312,78

234,58

II

 270,56

202,92

III

 231,25

173,44

IV

 200,00

150,00

V

 180,69

135,52

VI

 162,22

121,67

VII

 138,89

104,17

Op. Vendita 1

 188,79

141,60

Op. Vendita 2

 158,50

118,88

Gli importi vanno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo gennaio 2020 – dicembre 2022, ovvero verranno riproporzionati in base all’anzianità di servizio in tale periodo .

Precisiamo che rientrano nel computo il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi Cassa Integrazione (solo per citarne alcuni).

Le somme non saranno utili alla maturazione del Tfr, e per i lavoratori con contratto di lavoro part-time dovranno essere riproporzionate.

Anticipazioni su futuri aumenti contrattuali

L’”accordo ponte” prevede anche, a partire dal 1° Aprile 2023, l’erogazione di una somma lorda mensile, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

Livello

Anticipazioni

apr-23

Quadro

 52,08

I

 46,92

II

 40,58

III

 34,69

IV

 30,00

V

 27,10

VI

 24,33

VII

 20,83

Op. Vendita 1

 28,32

Op. Vendita 2

 23,78

Anche in questo caso le somme dovranno essere riproporzionate per i lavoratori con contratto di lavoro part-time.

Le Parti infine hanno precisato che continueranno le trattative per il rinnovo contrattuale, allo scopo di trovare possibili soluzioni nell’arco del prossimo anno e giungere alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL).

 

 

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